Scheda di Iscrizione
Dati Fiscali, Bancari e Statuto dell'Associazione
QUOTA SOCI ORDINARI 2020 (fino al 31/12) €. 100.00
QUOTA SOCI SOSTENITORI 2020 (fino al 31/12) €. 1000.00
QUOTA PARTNER 2021 (fino al 31/12) €. 5.000.00
The Club
Sede legale:
Corso Alcide De Gasperi 34, 10129 Torino
Conto Bancario presso:
Banca Intesa San Paolo
Iban IT0000000000000000000
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
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Art. 1
È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Cod. Civ., una libera Associazione culturale denominata <
Art. 2
Il logo dell’Associazione è rappresentato da un riquadro color vinaccia con il nome dell’Associazione inscritto nel quadrato.
Art. 3
L’associazione ha sede legale e operativa in 10129 Torino - Corso Alcide de Gasperi n.34.
Per raggiungere le sue finalità e per poter rispondere in maniera adeguata alle diverse iniziative, l’Associazione eserciterà la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.
Art.4
L’associazione ha una durata illimitata.
FINALITÁ E OGGETTO
Art. 5
L’associazione <
L’associazione <
L’Associazione si ispira a principi di tolleranza, di etica, di rispetto reciproco scevro da pregiudizi e discriminazioni.
L’Associazione <
In particolare, riguardo agli ambiti di intervento, l’Associazione intende contribuire alla progettualità, alla sinergia e alla crescita reciproca, fornendo ai propri associati, tutti gli strumenti per interagire a favore di ognuno.
Altro ambito di intervento è quello sociale, ove si intende coagulare i soci in iniziative benefiche a favore di altre associazioni, enti, organizzazioni del terzo settore e senza fini di lucro.
ASSOCIATI
Art. 6
Possono associarsi tutte le persone che sono interessate al raggiungimento dello scopo sociale e che sono in possesso dei requisiti attualmente richiesti e previsti dal regolamento.
In particolare gli associati dovranno rappresentare una azienda, una attività commerciale, uno studio tecnico o professionale, un laboratorio artigiano, una impresa anche sociale, un’attività produttiva, industriale, una società cooperativa.
Art. 7
Per diventare Associato ordinario o Associato professionale è necessario e indispensabile:
inoltrare la domanda;
accettare integralmente le norme statutarie ed i regolamenti dell’Associazione,
versare la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione viene accettata solo da persone che abbiano raggiunto la maggiore età.
La domanda di ammissione, in generale, si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni della sta di presentazione della stessa.
Art. 8
Gli Associati si distinguono in :
Fondatori: ossia coloro che intervengono all’atto costitutivo; essi sono tenuti al sostegno della Associazione tramite il versamento della quota annuale e un versamentoiniziale.
Onorari: ossia coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze; essi non sono tenuti a versare alcuna quota.
Sostenitori: ossia coloro che sostengono la Associazione nella stessa misura dei fondatori.
Ordinari: ossia coloro ne sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 7
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Art. 9
Contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.
Versare la quota associativa annuale.
Partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto.
PATRIMONIO E GESTIONE ASSOCIATIVA
Art. 10
Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote sociali, donazioni/lasciti, contributi pubblici e privati. L’Associato che cessi di fare parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale.
Si prevede poi espressamente:
che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
che vige l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, onlus, senza fini di lucro o impresa sociale o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabili della stessa.
Art. 11
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo il consiglio direttivo deve presentare agli associati per l’approvazione il progetto del bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando anche l’ammontare delle quote sociali per ogni categoria di soci.
ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 12
Gli organi sociali sono:
il Presidente della Associazione;
il Segretario della Associazione;
l’Assemblea degli Associati;
il Consiglio Direttivo.
Art. 13
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente della Associazione (che è anche Presidente del Consiglio Direttivo). In sua assenza la Presidenza è assunta da altro membro del Consiglio Direttivo. In assenza del Segretario il Presidente nomina un Associato per la redazione del verbale.
All’Assemblea spetta di deliberare su:
approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
nomina del Presidente nonché del Consiglio Direttivo e sua durata;
modifica dello Statuto
scioglimento della Associazione.
Art. 14
Il diritto di voto nelle Assemblee spetta a tutti i soci maggiorenni; ogni socio ha diritto a un voto e soltanto a due deleghe da parte di soci impossibilitati a intervenire.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è costituito dagli Associati Fondatore e dagli Associati Sostenitori. Alla sua prima convocazione elegge un Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio ha il compito di provvedere alla gestione della Associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.
In particolare:
delibera in ordine alle domande di ammissione alla Associazione;
delibera la convocazione delle Assemblee
redige il bilancio consuntivo e preventivo;
determina l’ammontare delle quote sociale per ogni categoria di soci;
esercita gli atti ordinaria e straordinaria Amministrazione;
può cooptare, per ragioni di opportunità, uno o più membri aggiuntivi. La nomina deve essere ratificata alla prima assemblea successiva.
Art. 16
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Associazione di cui ha la rappresentanza legale. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
SCIOGLIMENTO
Art. 17
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, ci si riferirà alle norme di legge in vigore.
Il presidente:
i prossimi Appuntamenti
CONTATTACI
THE CLUB
Corso De Gasperi 34
10129 - Torino (TO)
Cell. 333.6653810
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